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CPB: chiarimenti su perdite fiscali pregresse e imposta sostitutiva

Giovedì 17/10/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti ISA, che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.

In uno dei quesiti viene chiesto di confermare che, nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del decreto CPB, le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata ad imposta sostitutiva.
Nell'ipotesi indicata, precisa l'Agenzia Entrate, è necessario procedere come segue:
  • in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd “parte eccedente”). La “parte eccedente”, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, come chiarito nella Circolare, la “parte eccedente” è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025;
  • sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. “reddito rettificato”). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.


Ai fini del rispetto della soglia di 2mila euro (artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, decreto CPB), le Entrate ritengono che occorra tener conto, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell’importo del “reddito rettificato” (assoggettato ad imposta ordinaria).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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